Proroga al 31 maggio del termine per adeguare gli statuti. Ecco le novità del Decreto Sostegni.

Il Decreto Sostegni appena approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione in GU, proroga nuovamente i termini per l’adeguamento degli statuti degli enti che intendono entrare a far parte del Terzo Settore.

Lo stabilisce l’art. 30 del D.L. ”Sostegni” che, a pochi giorni dall’approdo in Gazzetta Ufficiale di 4 decreti applicativi della “RIFORMA DELLO SPORT”,  interviene per posticiparne la decadenza al 1° gennaio 2022.

In particolare, si conferma che l’applicazione delle norme relative al “lavoro sportivo”, che tanto preoccupano le associazioni e società sportive dilettantistiche, si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022.

  • Indennità “una tantum” per collaboratori sportivi

Per i soggetti che erano inquadrati come collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, è prevista un’indennità complessiva che non concorre alla formazione del reddito.

I collaboratori dovranno aver cessato, ridotto o sospeso l’attività in seguito all’emergenza epidemiologica e non possedere altri redditi di lavoro o assimilati, né percepire altre forme di sostegno al reddito.

L’importo è determinato in maniera una tantum in riferimento ai compensi ricevuti nel 2019 (pertanto chi non avesse ricevuto compensi in quell’anno non avrà diritto alla indennità) ed è suddiviso per fasce di reddito:

  • oltre 10.000 euro l’indennità è pari a euro 3.600,
  • da 4.000 a 10.000 è pari a euro 2.400,
  • per importi inferiori a 4.000 è paro a euro 1.200.

Ai fini della determinazione dei suddetti limiti, Sport e Salute SPA utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la domanda inviata per le indennità di primavera 2020.

Il bonifico sarà effettuato da Sport e salute SPA automaticamente per i soggetti già percettori dei precedenti contributi. Per i nuovi si avrà un decreto che ne fisserà le modalità.

Dette indennità, come le precedenti già erogate nel 2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

  • Indennità “una tantum” per i lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

La domanda per le indennità va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono erogate dall’INPS.

fonte:https://www.mo.cna.it/decreto-sostegni-novita-per-il-settore-non-profit/#

fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28996-decreto-sostegni-adeguamento-statuti-enti-del-terzo-settore-prorogato-al-31-maggio-2021.html

 

 

Related posts